(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana del 1° agosto 2018, n. 33) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e  comma  terzo  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il regio decreto 8 maggio 1904,  n.  368  (Regolamento  sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); 
  Visto il regio decreto n. 1775/1933 «Approvazione del  testo  unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»; 
  Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 «Regolamento  sulla
tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª  categoria  e  delle  opere  di
bonifica»; 
  Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche  al  sistema
penale»; 
  Vista la  legge  5  gennaio  1994,  n.  37  (Norme  per  la  tutela
ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi  e
delle altre acque pubbliche); 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la  gestione  organizzativa  e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale
per il rischio idrogeologico  ed  idraulico  ai  fini  di  protezione
civile); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge  regionale  del  27  dicembre  2012,  n.  79  «Nuova
disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche  alla  legge
regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n.  91/1998.  Abrogazione
della legge regionale n. 34/1994»; 
  Vista  la  legge  regionale  28  dicembre  2000,  n.  81,   recante
«Disposizioni in materia di sanzioni amministrative», che  disciplina
il procedimento sanzionatorio nelle materie attribuite  alla  Regione
ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato; 
  Vista la legge  regionale  21  maggio  2012,  n.  21  (Disposizioni
urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi
d'acqua). Modifica alla legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e
tutela della costa e degli abitati costieri)»; 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni).  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002, alla legge regionale n. 67/2003,  alla  legge  regionale  n.
41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla  legge  regionale  n.
65/2014; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6; 
  Visto  il  D.P.G.R.  12  agosto  2016,  n.  60/R  «Regolamento   in
attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.  80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica  e
tutela della costa e degli abitati costieri) recante  disciplina  del
rilascio delle  concessioni  per  l'utilizzo  del  demanio  idrico  e
criteri per la determinazione dei canoni»; 
  Visto  il  D.P.G.R.  16  agosto  2016,  n.  61/R  «Regolamento   di
attuazione dell'art. 11, commi  1  e  2,  della  legge  regionale  28
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa  del  suolo,  tutela
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati  costieri)
recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica  e
per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli  concessori
e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015; 
  Visto il parere del comitato di Direzione espresso nella seduta del
5 aprile 2018; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui  all'art.  17  del
regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 563 del 29 maggio 2018; 
  Visto il parere  favorevole  della  quarta  commissione  consiliare
«Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 14 giugno 2018; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 28 giugno 2018; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 16  luglio  2018,  n.
796; 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Si rende necessario recepire, dandone attuazione,  le  finalita'
ed i contenuti  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  80/2015  e
dell'art. 89 del decreto legislativo n.  112/1998,  disciplinando  in
modo esclusivo, su tutto il territorio  regionale  con  carattere  di
omogeneita', lo svolgimento delle  attivita'  di  polizia  idraulica,
polizia delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento. 
  2. In particolare si rende necessario dettare indirizzi e modalita'
per l'esercizio dell'attivita' di presidio idraulico,  quale  insieme
delle attivita' di monitoraggio osservativo,  vigilanza  e  controllo
sul reticolo idrografico di cui all'art. 22,  comma  2,  lettera  e),
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79  (Nuova  disciplina  in
materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla  legge  regionale  n.
69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998.  Abrogazione  della  legge
regionale n. 34/1994), nonche' sulle opere idrauliche, e le  relative
pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l'evento  di  piena  al
fine di garantire il buon regime delle acque. 
  3.  Occorre  chiarire  che  l'attivita'   di   presidio   idraulico
ricomprende anche le funzioni svolte  nell'ambito  dell'attivita'  di
presidio  territoriale  idraulico  ai  sensi  della   direttiva   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di
allertamento  nazionale,  statale  e   regionale   per   il   rischio
idrogeologico ed idraulico ai  fini  di  protezione  civile),  e  che
pertanto l'organizzazione funzionale ed  operativa  del  servizio  di
piena e del pronto intervento idraulico di cui al  regio  decreto  n.
523/1904  e  al  regio  decreto  n.  2669  del  1937  viene  definita
nell'ambito della suddetta attivita'. 
  4. Si rende necessario prevedere che le attivita' di accertamento e
irrogazione delle  sanzioni  amministrative  in  materia  di  polizia
idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o  stabilite  con  legge
regionale,  sono  svolte  dal  personale  del   struttura   regionale
competente in  qualita'  di  autorita'  idraulica,  preposto  a  tali
attivita', nelle modalita' di cui all'art. 13 della legge n. 689  del
24 novembre 1981  «Modifiche  al  sistema  penale».  All'accertamento
delle violazioni  di  cui  al  presente  regolamento,  ai  sensi  del
sopracitato articolo, possono procedere  altresi'  gli  ufficiali  di
polizia giudiziaria. 
  5.  In  particolare   si   e'   inteso   disciplinare   l'attivita'
amministrativa di vigilanza e controllo di polizia delle acque  e  di
polizia idraulica sugli interventi di gestione e  trasformazione  del
suolo in fregio ai corpi idrici e nelle relative aree di  pertinenza,
nonche' sulle aree appartenenti al  demanio  idrico  per  quanto  non
disciplinato  dal  regolamento  regionale  emanato  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale del 12 agosto 2016, n. 60/R. 
  6. Con il presente regolamento e' necessario disciplinare i diversi
usi consentiti, in coerenza con le disposizioni  statali  di  polizia
idraulica, sulle sponde e gli alvei dei  corsi  d'acqua;  infatti  la
normativa  statale  di  riferimento  risalente  al   1904   pur   non
contemplando in dettaglio tutti gli usi che la societa' moderna  puo'
potenzialmente portare sulle sponde e negli alvei dei corsi  d'acqua,
prevede il divieto generale di  svolgere  qualsiasi  attivita'  o  di
realizzare qualsiasi manufatto che possa produrre  danno  alle  opere
idrauliche, aumentare le condizioni  di  rischio  idraulico,  rendere
piu' disagevoli o impedire le attivita'  di  controllo,  manutenzione
ordinaria o straordinaria. 
  7. E' necessario definire le  procedure  e  le  condizioni  per  il
rilascio di autorizzazioni idrauliche, l'omologazione dei progetti di
nuove opere  idrauliche  e  modifica  di  quelle  esistenti,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 80/2015, le
modalita' di acquisizione delle opere idrauliche al demanio regionale
e le  funzioni  di  vigilanza,  accertamento  e  contestazione  delle
violazioni previste in materia. 
  8. In materia di accertamento delle sanzioni amministrative di  cui
all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015, occorre disciplinare  le
modalita' di verifica e contestazione delle violazioni degli obblighi
e divieti contenuti nel regio decreto n. 523/1904, nel regio  decreto
n. 1775/1933, nei regolamenti di cui all'art. 5 della legge regionale
n. 80/2015, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle  prescrizioni
stabilite  dal  disciplinare  di  concessione   e   dagli   atti   di
autorizzazione. 
  9. Al fine di consentire una  rapida  attivazione  delle  procedure
previste nel presente regolamento,  e'  necessario  disporre  la  sua
entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
  1. Presente regolamento, in  attuazione  dell'art.  5  della  legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in  materia  di  difesa  del
suolo, tutela delle risorse idriche e  tutela  della  costa  e  degli
abitati costieri» disciplina, nel rispetto della legislazione statale
e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e  difesa  del
suolo: 
    a)  l'attivita'  amministrativa,  di  vigilanza  e  controllo  di
polizia idraulica sugli interventi di gestione e  trasformazione  del
suolo in fregio ai corpi idrici, nonche' sulle aree  appartenenti  al
demanio idrico e nelle relative aree di  pertinenza  per  quanto  non
disciplinato  dal  regolamento  regionale  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  12   agosto   2016,   n.   60/R
(Regolamento in attuazione  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.
80/2015); 
    b) l'attivita' amministrativa  e  di  vigilanza  e  controllo  di
polizia delle acque. 
  2. Il regolamento definisce, in particolare: 
    a) le modalita' di rilascio di autorizzazioni idrauliche; 
    b) le modalita'  di  rilascio  di  omologazioni  di  nuove  opere
idrauliche o di bonifica o di modifica a quelle esistenti; 
    c) l'attivita' di vigilanza, accertamento, anche nell'ambito  del
servizio di piena e del pronto intervento idraulico, di cui  all'art.
2, comma 1, lettera c), e irrogazione delle  violazioni  previste  in
materia.