(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 1° agosto 2018, n. 33) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); Visto il regio decreto n. 1775/1933 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 «Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica»; Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994»; Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81, recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative», che disciplina il procedimento sanzionatorio nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato; Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)»; Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014; Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6; Visto il D.P.G.R. 12 agosto 2016, n. 60/R «Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni»; Visto il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R «Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015; Visto il parere del comitato di Direzione espresso nella seduta del 5 aprile 2018; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 563 del 29 maggio 2018; Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 14 giugno 2018; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018; Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2018, n. 796; Considerato quanto segue: 1. Si rende necessario recepire, dandone attuazione, le finalita' ed i contenuti dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015 e dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998, disciplinando in modo esclusivo, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneita', lo svolgimento delle attivita' di polizia idraulica, polizia delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento. 2. In particolare si rende necessario dettare indirizzi e modalita' per l'esercizio dell'attivita' di presidio idraulico, quale insieme delle attivita' di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), nonche' sulle opere idrauliche, e le relative pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l'evento di piena al fine di garantire il buon regime delle acque. 3. Occorre chiarire che l'attivita' di presidio idraulico ricomprende anche le funzioni svolte nell'ambito dell'attivita' di presidio territoriale idraulico ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile), e che pertanto l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e del pronto intervento idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 e al regio decreto n. 2669 del 1937 viene definita nell'ambito della suddetta attivita'. 4. Si rende necessario prevedere che le attivita' di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale del struttura regionale competente in qualita' di autorita' idraulica, preposto a tali attivita', nelle modalita' di cui all'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 «Modifiche al sistema penale». All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento, ai sensi del sopracitato articolo, possono procedere altresi' gli ufficiali di polizia giudiziaria. 5. In particolare si e' inteso disciplinare l'attivita' amministrativa di vigilanza e controllo di polizia delle acque e di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle relative aree di pertinenza, nonche' sulle aree appartenenti al demanio idrico per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 agosto 2016, n. 60/R. 6. Con il presente regolamento e' necessario disciplinare i diversi usi consentiti, in coerenza con le disposizioni statali di polizia idraulica, sulle sponde e gli alvei dei corsi d'acqua; infatti la normativa statale di riferimento risalente al 1904 pur non contemplando in dettaglio tutti gli usi che la societa' moderna puo' potenzialmente portare sulle sponde e negli alvei dei corsi d'acqua, prevede il divieto generale di svolgere qualsiasi attivita' o di realizzare qualsiasi manufatto che possa produrre danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere piu' disagevoli o impedire le attivita' di controllo, manutenzione ordinaria o straordinaria. 7. E' necessario definire le procedure e le condizioni per il rilascio di autorizzazioni idrauliche, l'omologazione dei progetti di nuove opere idrauliche e modifica di quelle esistenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 80/2015, le modalita' di acquisizione delle opere idrauliche al demanio regionale e le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia. 8. In materia di accertamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015, occorre disciplinare le modalita' di verifica e contestazione delle violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regio decreto n. 523/1904, nel regio decreto n. 1775/1933, nei regolamenti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 80/2015, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e dagli atti di autorizzazione. 9. Al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Si approva il presente regolamento: Art. 1 O g g e t t o 1. Presente regolamento, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e difesa del suolo: a) l'attivita' amministrativa, di vigilanza e controllo di polizia idraulica sugli interventi di gestione e trasformazione del suolo in fregio ai corpi idrici, nonche' sulle aree appartenenti al demanio idrico e nelle relative aree di pertinenza per quanto non disciplinato dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015); b) l'attivita' amministrativa e di vigilanza e controllo di polizia delle acque. 2. Il regolamento definisce, in particolare: a) le modalita' di rilascio di autorizzazioni idrauliche; b) le modalita' di rilascio di omologazioni di nuove opere idrauliche o di bonifica o di modifica a quelle esistenti; c) l'attivita' di vigilanza, accertamento, anche nell'ambito del servizio di piena e del pronto intervento idraulico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e irrogazione delle violazioni previste in materia.